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Condizioni generali di vendita e norme di partecipazione
- Tutti possono partecipare alle aste immobiliari: non occorre l'assistenza di un legale od altro professionista. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono a carico dell'acquirente.
- Gli immobili si vendono a corpo e non a misura, nello stato in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, ed in particolare, secondo le risultanze catastali, con i diritti inerenti e senza garanzia di sorta da parte dell'Agente della Riscossione.
- Gli incanti si apriranno sui prezzi minimi indicati. Le offerte saranno considerate valide purché superino il prezzo base d'asta dell'incanto, o le precedenti offerte, di un importo pari almeno all'offerta minima in aumento. I concorrenti dovranno aver garantito la propria richiesta di partecipazione depositando - nei modi, nei luoghi e nei termini indicati al punto 4 - le somme (cauzione e fondo spese) in assegni circolari non trasferibili. Il bene verrà aggiudicato al migliore offerente.
- Ciascun offerente, entro le ore 12 del giorno lavorativo antecedente all'asta, dovrà depositare, presso il Settore Procedure Esecutive della Sede Provinciale ove l'immobile è ubicato, una somma pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, oltre ulteriore somma, separatamente versata, nella misura del 20% del prezzo base a titolo di anticipo spese, mediante distinti assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati a SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione della Provincia di ... (nome della provincia in cui ricade l'immobile).
- L'aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezzo entro il termine indicato nel prospetto "MODALITA' OPERATIVE"; laddove non venisse effettuato il pagamento entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 82 2° comma D.P.R. 602/73.
- L'aggiudicazione trasferisce all'aggiudicatario soltanto i diritti che sugli immobili in subasta appartenevano ai rispettivi debitori espropriati, una volta effettuato il pagamento dell'intero prezzo e salvi gli effetti di riscatto nei casi ammessi dalla legge.
- L'aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, deve pagare (con il fondo spese) i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e quelle per la voltura catastale, con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).
- Qualora il primo incanto avesse esito negativo, verrà tenuto un secondo, un terzo e, eventualmente, un quarto incanto, secondo quanto indicato nelle pagine "MODALITA' OPERATIVE".
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