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Cos'è il Fermo Amministrativo
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione può disporre il fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore iscritti nei pubblici registri.
Il fermo amministrativo si pone quale “misura cautelare”, poiché l'iscrizione dello stesso sul veicolo del debitore non priva quest’ultimo della proprietà del mezzo sottoposto a tale provvedimento, atteso che ne impedisce di fatto solo l’utilizzazione. Infatti, il bene sottoposto a fermo non può circolare pena una sanzione amministrativa, che va da € 731,00 a € 2.928,00 nonché l'immediato sequestro del bene.
A partire dal 13 luglio 2011, con l’entrata in vigore della Legge n.106/2011, di conversione al D.L. n.70/2011, l’Agente della Riscossione per debiti fino a 2 mila euro deve far precedere l’avvio di qualunque misura cautelare/esecutiva dall'invio, per posta ordinaria, di due solleciti di pagamento distanziati almeno sei mesi il primo dal secondo.
Preavviso di Fermo Amministrativo
L’Agente della Riscossione invia al debitore, a mezzo raccomandata A/R, un "Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo", che riporta l'ammontare complessivo del debito per il quale si procede, nonché l'espressa avvertenza che, trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, in caso di omesso pagamento dell'importo dovuto, si procederà all’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Detto preavviso, inoltre, contiene:
- informazioni dettagliate in merito alle cartelle di pagamento in debito per le quali si sta attuando il procedimento, inclusa la relativa data di notifica, l'Ente impositore, la casa costruttrice/modello e targa del/i veicolo/i sottoposto/i alla misura cautelare in questione;
- l’indicazione che il versamento delle somme dovute può essere effettuato on-line, attraverso il ns sito, o presso gli Uffici Postali o le Banche, utilizzando l'apposito RAV allegato al preavviso, nonchè tramite gli "Sportelli dell'Agente della Riscossione;
- l’informazione che, in caso di persistenza dell’inadempimento, l’invito stesso assumerà valore di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A. a decorrere del ventunesimo giorno successivo alla data del medesimo.
Qualora il contribuente fosse in possesso di documentazione (per es. provvedimenti di sgravi, sospensioni, etc.) afferente le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo amministrativo, potrà produrla tramite materiale consegna della stessa presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione o inviarla tramite fax (al numero indicato nel preavviso) ovvero adoperando il presente canale informatico seguendo le indicazioni ottenute cliccando su "comunic@web" .
Revoca del Fermo Iscritto
La cancellazione del “Fermo Amministrativo” è effettuata a cura del debitore presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico -, previa esibizione della liberatoria che l’Agente della Riscossione rilascia all’atto del saldo dell’importo dovuto. La citata Legge n.106/2011 ha stabilito che il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all’Agente della Riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia o ad altri gestori di pubblici registri.
Si precisa che restano comunque dovute dal contribuente le spese di iscrizione del fermo amministrativo.
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